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R.D. 30/12/1923 n. 3267

Art. 85. Per la durata di un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, il ministero dell'economia nazionale, in base ad apposite convenzioni, è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di rimboschimento, nonché a provincie, comuni e consorzi di comuni, che assumano a proprio carico la gestione dei vivai forestali governativi, istituiti per la distribuzione gratuita di piantine forestali. SEZIONE II Disposizioni particolari.

Art. 86. Per la basilicata, le spese occorrenti per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato e della provincia, e di quelli patrimoniali demaniali ex-feudali dei comuni, che fossero vincolati o vincolabili a norma del titolo i, capo i del presente decreto, e le spese necessarie per la ricostituzione dei boschi deteriorati di natura demaniale ex-feudale, e per la costruzione delle case di guardia, delle siepi e delle stradelle necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi, sono a totale carico dello Stato. Ai comuni sarà corrisposta una indennità annua pari al reddito medio da essi percepito nell'ultimo quinquennio, durante il periodo in cui i terreni nudi da rimboschire ed i boschi deteriorati da ricostituire resteranno affidati all'amministrazione forestale. Tutti i terreni rimboschiti a cura dello Stato, delle provincie e dei comuni, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, del demanio forestale dello Stato. Però la rendita netta della loro razionale utilizzazione andrà a vantaggio della cassa provinciale di credito agrario, per i beni demaniali dello Stato e della provincia, e a vantaggio dei monti frumentari, per beni comunali patrimoniali, fatta deduzione della precedente rendita percepita dalla provincia o dai comuni, che continueranno a riscuoterla. A tale effetto il ministero dell'economia nazionale provvederà, a suo tempo, al riparto della rendita netta di cui sopra, ai termini del regolamento.

Art. 87. Le disposizioni dell'art. precedente s'intendono estese anche alle provincie della calabria per il rimboschimento e rinsaldamento dei terreni dei privati, acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a pascolo, senza pe- rò che questi entrino a far parte del demanio forestale dello Stato. Della rendita netta dei terreni delle provincie e dei comuni sarà a quelle ed a questi attribuita una quota corrispondente alla rendita percepita precedentemente dai proprietari.

Art. 88. In sardegna i lavori di rimboschimento sui terreni ex-ademprivili, consegnati ai locali ispettorati forestali, saranno eseguiti a cura e spese dello Stato.

Art. 89. Le disposizioni generali contenute nel presente capo si estendono ai terreni compresi nella zona carsica, che, per effetto delle leggi provinciali dell'eximpero austro-ungarico, relative ad essi, erano destinati all'imboschimento. Tuttavia le attuali commissioni di imboschimento funzioneranno fino alla costituzione dei comitati forestali. Gl'imboschimenti nelle altre zone del territorio delle nuove provincie, che attualmente sono compiuti col contributo dello Stato, continueranno ad essere eseguiti con le norme ivi in vigore fino a che non saranno costituiti i consorzi di cui all'art. 75.

TITOLO III Incoraggiamenti a favore della silvicoltura e dell'a gricoltura montana.

CAPO I Esenzioni fiscali e contributi finanziari dello stato.

Art. 90. Gli enti ed i privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'autorità forestale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, godranno delle esenzioni fiscali di cui all'art. 58.

Art. 91. Il ministero dell'economia nazionale è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché contributi nella mi- sura non superiore ai due terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'amministrazione forestale. Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente semi e le piantine occorrenti e, nel aso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture. I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nel caso che trattisi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I del presente decreto. Se però la formazione e ricostituzione di boschi siano state iniziate anterior- mente all'entrata in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche se i terreni non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservate le norme in vigore all'inizio dei lavori. I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilito dall'autorità forestale. I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura.

Art. 92. Il ministero dell'economia nazionale è altresì autorizzato a concedere contributi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani. Detti contributi saranno stabiliti nella misura dal 20 al 35 per cento dell'importo dei lavori effettivamente eseguiti e sulla base dei prezzi unitari risultanti dal progetto, approvato dall'autorità forestale. Sulla proposta dei comitati forestali, il ministero dell'economia nazionale determinerà, per ciascuna provincia, le zone comprendenti i pascoli da considerarsi montani.

Art. 93. Nei pascoli montani a chiunque appartenenti, gravati di diritti di pascolo, l'iniziativa dei lavori di miglioramento può essere presa dall'associazione degli utenti. In questo caso il proprietario non potrà opporsi alla esecuzione dei lavori di miglioria e i contributi, di cui all'art. Precedente, saranno concessi alle associazioni degli utenti, alle quali non sarà dovuto alcun indennizzo da parte dei proprietari dei fondi.

Art. 94. Saranno considerate opere di miglioramento dei pascoli montani: 1/a l'estirpazione dei cespugli, gli spietramenti, il prosciugamento degli ac- quitrini; 2/a l'irrigazione, la concimazione chimica, la seminagione di piante foraggere; 3/a la costruzione di cascinali pel personale e per la confezione e conservazione dei prodotti, di fienili, stalle, tettoie, concimaie ed abbeveratoi, e la sistemazione della viabilità; 4/a la sistemazione ed il consolidamento del terreno; 5/a la condotta di acque piovane e sorgive; 6/a in generale ogni opera che, in maniera riconosciuta efficace, sia diretta all'impianto ed al miglioramento della produzione, alla razionale sistemazione ed utilizzazione dei pascoli montani.

Art. 95. Per l'esecuzione delle predette opere di miglioramento nei terreni appartenenti ai comuni, questi, oltre ai contributi di cui all'art. 92, potranno ottenere, dalla cassa dei depositi e prestiti, mutui di favore, con l'interesse del 2 per cento, ammortizzabili in un periodo non superiore ai 30 anni. Nei primi cinque anni i comuni pagheranno i soli interessi; nei venticinque anni successivi, agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento del debito. I comuni mutuatari avranno però sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve.

Art. 96. Sulle somme mutuate verrà corrisposto alla cassa dei depositi e prestiti un interesse non superiore al 4 per cento. La differenza fra l'interesse corrisposto alla cassa dei depositi e prestiti e quello di favore dovuto dai comuni mutuatari sarà iscritta nello stato di previsione della spesa dell'azienda del demanio forestale di Stato. I mutui di favore non potranno eccedere la somma di un milione e cinquecentomila lire per ogni esercizio finanziario. I residui eventuali sulle somme stanziate andranno in aumento dell'esercizio successivo.

Art. 97. Per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani, le casse di risparmio ordinarie, i monti di pietà di prima categoria ed altri istituti di credito, previdenza e risparmio, sono autorizzati a concedere a comuni, università e comunanze agrarie, a istituzioni pubbliche ed enti morali in genere, prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un trentennio. Tali prestiti saranno garantiti da ipoteche sul patrimonio dell'ente mutuatario o, trattandosi di comuni, da delegazioni sulle sovrimposte, sui redditi patrimoniali o su altri cespiti di entrata. Le somme dovute agli istituti mutuanti, per ammortamento di capitale, per interessi e accessori, saranno riscosse secondo le forme e con i privilegi stabiliti dalle leggi per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 98. Lo Stato può contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al precedente art., in misura non superiore a l. 3 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale concesso a mutuo. Quest'ultimo non dovrà però oltrepassare la differenza tra l'importo della spesa per l'esecuzione delle opere di miglioria ed il contributo concesso. Il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi potrà essere corrisposto anche nella forma di capitalizzazione di annualità entro i limiti dei residui attivi del fondo annualmente stanziato per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli. I contributi dello Stato per il pagamento degli interessi saranno corrisposti direttamente all'istituto mutuante.

Art. 99. L'approvazione dei progetti, la procedura per la assegnazione dei contributi e la concessione dei mutui saranno regolate da apposite norme, stabilite di accordo fra il ministero dell'economia nazionale ed il ministero delle finanze.

CAPO II Istruzione, propaganda ed assistenza.

Art. 100. Il ministero dell'economia nazionale provvede all'istruzione forestale, all'assistenza ed alla consulenza nel campo della silvicoltura, della pastorizia e del- la agricoltura montana ed in quello delle industrie forestali.

Art. 101. L'istruzione forestale si distingue in superiore e secondaria. L'istruzione superiore è impartita nel regio istituto superiore agrario e forestale, di cui alle leggi 24 luglio 1912 n. 384, e 3 aprile 1921 n. 724, ed al R.D. 31 ottobre 1923 n. 2492. Al detto istituto superiore è ammessa una stazione sperimentale di silvicoltura. L'istruzione secondaria è impartita nelle regie scuole agrarie medie, in conformità di quanto è stabilito nel R.D. 30 dicembre 1923 n. 3214.

Art. 102. Il ministro per l'economia nazionale ha facoltà d'istituire borse di studio pres- so l'istituto superiore agrario e forestale e presso istituti analoghi dei paesi esteri.

Art. 103. Nelle provincie, nelle quali esiste una cattedra ambulante di agricoltura, il ministro per l'economia nazionale ha facoltà di promuovere e sussidiare l'istituzione di speciali sezioni per la propaganda e l'assistenza nel campo della silvicoltura della pastorizia e dell'agricoltura montana. Alle dette sezioni possono essere preposti coloro che hanno seguito il corso di studi presso il regio istituto superiore agrario e forestale o i laureati in scienze agrarie che abbiano compiuto corsi di integrazione presso l'istituto anzidetto.

Art. 104. È istituita nel regno la festa degli alberi. Essa sarà celebrata ogni anno nelle forme che saranno stabilite di accordo tra i ministeri dell'economia nazionale e dell'istruzione pubblica.

Art. 105. L'amministrazione forestale presta gratuitamente l'assistenza e la consulenza ai silvicoltori ed agli industriali forestali principalmente pel conseguimento dei seguenti scopi.

a) la difesa della piccola proprietà montana e l'incoraggiamento alla costitu zione di associazioni e consorzi di proprietari di boschi per l'esercizio del- l'industria silvana, per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, per la difesa contro i parassiti animali e vegetali, per il taglio e la vendita dei prodotti forestali;

 

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